Descrizione
Dal 3 settembre 2024, come da avvenuta pubblicazione sulla G.U.R.I., parte II, n. 103 del 03/09/2024, la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (B.D.S.R.) è ufficialmente operativa su tutto il territorio italiano.
Questa piattaforma centralizzata è dedicata alla registrazione di tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche.
La BDSR, che ha completato una fase sperimentale in alcune regioni italiane a partire da giugno 2024, mira a garantire una mappatura completa delle attività ricettive nel Paese, facilitando il controllo e la lotta contro l’ospitalità irregolare.
Obbligo di richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN):
A partire dal 3 settembre 2024 i titolari di:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
- strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere; avranno 60 giorni per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la BDSR.
La procedura di richiesta richiede l’autenticazione tramite CIE o SPID e consente ai proprietari di verificare e aggiornare i dati relativi alle proprie strutture. Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, pena sanzioni amministrative significative. Le strutture già in possesso del CIR (Codice Identificativo Regionale) possono chiedere la conversione in CIN sul Portale telematico del MITUR entro il primo gennaio 2025.
Requisiti di sicurezza: Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge da posizionare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno in ogni piano dell’edificio.
Le sanzioni: In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, sono previste le seguenti sanzioni: a) per la mancanza del CIN è prevista ad una sanzione da € 800,00 a € 8.000,00 b) per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00 c) per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da € 600,00 ad € 6.000,00 d) per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da € 2.000,00 a € 10.000,00.